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Cultura ebraica a tutto campo

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Author page: Donato Grosser

Shofetìm. Sull’obbligo di rivolgersi ai nostri tribunali

La parashà di Shofetìm inizia con le parole: “Nominerai in ogni tua porta giudici e ufficiali giudiziari” (Devarìm, 16:18). In questo versetto viene usata la parola “Porta” perché  i tribunali si riunivano alle porte della città che erano un luogo pubblico dal quale passavano gli abitanti quando uscivano di giorno in giorno per andare al lavoro nei campi.

Questa mitzvà prescrive di nominare giudici e ufficiali giudiziari che facciano si che il popolo osservi le mitzvòt della Torà.  Il Sefer ha-Chinùch (di autore anonimo di Barcellona, XIV secolo E.V.), che elenca e riassume le 613 mitzvòt della Torà, scrive che nella Terra d’Israele in ogni città di sufficienti dimensioni  bisogna nominare ventitrè giudici che costituiscono un “Piccolo Sinedrio” e a Gerusalemme il Grande Sinedrio di settanta saggi con a capo il Nassì.  Dopo la distruzione del Bet Ha-Mikdàsh (Santuario di Gerusalemme, per mano dell’imperatore Tito, il Sinedrio non potè più riunirsi a Gerusalemme (in effetti si era già trasferito altrove circa quarant’anni prima della distruzione della città). Il Sinedrio era il tribunale supremo al quale si accedeva quando i tribunali regionali non erano in grado di risolvere delle questioni.

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