Il diritto della tradizione: Intervista con A. Rabello
Alfredo Mordechai Rabello, per tanti anni attivo nella vita ebraica e sionistica in Italia, ha recentemente raggiunto il vertice della carriera accademica all’Università Ebraica di Gerusalemme, ottenendo la nomina a Professore Ordinario presso la facoltà di Giurisprudenza e l’attribuzione della Cattedra Montesquieu per il diritto comparato e la storia del diritto.
Il Prof. Rabello, che ricopre la carica di direttore dell’Istituto di ricerca per il diritto ebraico, ha acconsentito a rispondere a qualche domanda concernente l’importanza ed il ruolo della tradizione giuridica ebraica nella realtà israeliana odierna.
D. Prima di tutto che cosa si definisce diritto ebraico, quale disciplina giuridica, a differenza della Halachàh, del diritto talmùdico-rabbinico?
R. Nel periodo di rinnovamento nazionale alcuni giuristi ebrei dell’Europa Orientale sentirono la necessità di rinnovare non solo la lingua ebraica, la cultura del popolo ebraico in esilio, ma pure il rapporto tra diritto nell’accezione occidentale e l’Halachàh. Dal punto di vista logico, diritto ebraico, quale si è sviluppato storicamente, è sinonimo di Halachàh, tuttavia si è ritenuto opportuno fare alcune distinzioni, definendo diritto ebraico quella parte della Halachàh, più specificatamente giuridica, pertinente i rapporti tra uomo e uomo. Da allora la disciplina si è consolidata in una visuale moderna e scientifica. Oggi ci si accosta alla materia da due visuali differenti. Il decisore, il possek, si richiama, di solito, alla fonte talmudica secondo l’interpretazione data dagli ultimi decisori, mentre lo studioso universitario tende a ricostruire, in piena libertà di ricerca, lo sviluppo storico degli Istituti giuridici.
D. Quali sono i campi di attività dell’istituto di ricerca per il diritto ebraico?
R. L’Istituto funziona come un comune istituto di ricerca. Attualmente ci occupiamo del diritto delle obbligazioni, di diritto biblico, del diritto nel periodo del Secondo Tempio e del Talmud, e di quello di tutte le epoche della nostra storia fino ad oggi.? Inoltre particolare attenzione viene riservata alla tradizione giuridica dei differenti paesi della diaspora, quali il mondo sefardita, il Nord Africa, la Francia, l’Italia e la Germania.
D. Venendo all’attualità, quale è la situazione del diritto israeliano e lo status del diritto ebraico?
R. Di solito esiste una certa comunanza tra diritto di un popolo e diritto di una terra. Il popolo ebraico ha tramandato e sviluppato la propria tradizione giuridica lungo il corso della sua esistenza diasporica, in Persia, in Babilonia, in Egitto e nei paesi dell’Est europeo. D’altro canto i dominatori che si sono succeduti in Erez Israel hanno imposto ognuno il proprio diritto, permettendo, talvolta, alle singole comunità locali di mantener ei propri Istituti giuridici. Alla creazione dello Stato d’Israele, abbiamo ereditato una situazione giuridica conglobante elementi nel diritto ottomano e di quello britannico. Da allora a poco a poco leggi israeliane “autonome” hanno sostituito la legislazione preesistente. Tali leggi sono state ispirate a diritti stranieri, ad esempio nel campo del diritto privato a quelli dell’Europa continentale, e alla giurisprudenza anglosassone nel diritto pubblico. Nel 1980 la Keneset ha approvato la “Legge sui fondamenti del diritto” che stabilisce che in caso di lacuna giuridica, il Tribunale ha da decidere “alla luce dei principi di libertà, di giustizia, di equità e di pace della Tradizione di Israele”.
Dai primi anni dello Stato, esiste presso il Ministero della Giustizia un’apposita Commissione col compito di definire la posizione del diritto ebraico nella preparazione dei più importanti disegni di legge. Qui e là sono state approvate leggi con elementi edotti dal diritto ebraico. D’altra parte bisogna riconoscere che non è stato fatto abbastanza da parte “religiosa” per far recepire istituti giuridici ebraici e nel contempo esiste una completa ignoranza del pubblico al riguardo della nostra tradizione.
D. Quale è il tuo punto di vista circa il rapporto tra la legislazione da basarsi sulla Tradizione giuridica ebraica e il carattere democratico, in senso occidentale, della società israeliana?
R. Dalla fondazione dello Stato il diritto matrimoniale è basato sul diritto personale delle varie comunità, eredità risalente all’Impero Ottomano. Possono in questo campo, come in altri della nostra vita associata, sorgere conflitti fra la società moderna e i diritti nazionali-religiosi, ma non bisogna dimenticare che in ogni diritto sussistono elementi limitativi alla libertà del singolo accanto ad altri che la salvaguardano.
È evidente che i problemi sono gravi e numerosi. I problemi giuridici rispecchiano, necessariamente, quelli della società circostante. La nostra società è formata da persone con culture differenti e da differenti e da giovani educati direttamente in Israele in indirizzi educativi diversi, spesso contrastanti. Si tratta di una società pluralistica che non è stata educata a vivere come tale. Assistiamo, in vero, ad un notevole ritorno alla Tradizione, distaccato troppo volte dai principi etico-morali che debbono essere alla base dell’ebraicità collettiva ed individuale. È arduo e, forse, inutile far previsioni. L’essenziale è rendersi cono die problemi e cercare di offrire, ognuno nel suo campo, il meglio di se stessi, affinché le nuove generazioni, questo Stato vecchio-giovane, possano progredire con fede e sicurezza.
a cura di Reuvèn Ravenna