R. Bachyè ad v. 50 (in base a Bavà Qammà 113a) : “E farà il calcolo con il suo padrone”. Il versetto ci avverte che si vuole riscattare un servo occorre essere precisi con il padrone non ebreo nel calcolo in funzione degli anni mancanti al giubileo tanto da evitare sotterfugi, perché il furto ai danni di un non-ebreo è proibito in quanto suscita profanazione del Nome. Anzi, il versetto si riferisce ad un non-ebreo soggetto alla ns. giurisdizione, eppure la Torah ci avverte di stare attenti a non derubarlo, come hanno insegnato i Maestri.
Bavà Qammà 113b: Disse Rav Bevay figlio di Ghiddel a nome di R. Shim’on Chassidà: il furto ai danni di un non-ebreo è proibito, ma l’oggetto da lui smarrito possiamo tenerlo. Da dove si evince che il furto è proibito? Dal versetto che dice: “E divorerai tutti i popoli che H. tuo D. ti consegna” (Devarim 7,16), quando sono consegnati nelle tue mani (in tempo di guerra potrai approfittartene, perché depredare il nemico in questo caso è un atto ammesso –Raavad-), non quando non sono consegnati nelle tue mani. Da dove si evince che l’oggetto smarrito è permesso: Dal versetto: “(Restituirai) ogni oggetto smarrito da tuo fratello” (Devarim 22,3). A tuo fratello lo restituisci, non sei invece tenuto a restituirlo ad un non ebreo. Potrei dire che il permesso vale solo nel caso in cui l’oggetto non è ancora giunto nelle mani di chi lo ha trovato, per cui non è tenuto ad occuparsi della sua restituzione, ma se è già in mano sua direi che deve restituirla? Disse Ravinà: no. Restituirla “una volta che tu l’abbia trovata” si riferisce all’Ebreo. Si insegna: R. Pinechas ben Yair dice: dove c’è profanazione del Nome di H. anche l’oggetto smarrito da un non ebreo è proibito.
E se dopo averlo ingannato restituisce è una Santificazione del Nome di H. Per questa ragione Ya’aqov ha prescritto ai suoi figli di restituire l’errore di calcolo benché fosse stato compiuto dal non Ebreo stesso, come è scritto:
Bereshit 43,13: “…e il denaro che vi era stato rimesso nelle vostre sacche riportatelo con le vostre mani, forse si è trattato di un errore”.
E sebbene gli Egiziani fossero idolatri, Ya’aqov ha dato ai figli l’ordine di restituzione per santificare il Nome di H. Se questo è avvenuto prima del Dono della Torah, tanto più ora che siamo obbligati in tal senso. E così troviamo nella
Tosseftà Bavà Qammà 10,15: “Colui che deruba un non-ebreo è tenuto a restituire; il furto ai danni di un non-ebreo è più grave di quello commesso ai danni di un ebreo”.
La ragione è la seguente: Se uno ruba ad un altro ebreo la vittima non rinnega la sua fede per questo, mentre se uno ruba ad un non ebreo quest’ultimo si scaglierà contro la fede di Israel e la Torah di Moshè, profanando il Nome di H. Il re Shelomoh chiese al S.B. che, allorché un ebreo fosse venuto a pregare nel Santuario eretto al Suo Nome, lo esaudisse nella misura in cui sapesse che la persona (o la preghiera) fosse degna, come dice il versetto:
1Melakhim 8,39: “(Lo esaudirai) per quanto conoscerai il suo cuore”.
Ma se si fosse trattato di un non ebreo venuto a pregare, che il S.B. lo esaudisse comunque, che fosse degno o no, come dice il versetto:
Ibid. v. 43: “E farai secondo tutto ciò che lo straniero invocherà da te”.
Il motivo della differenza è che l’ebreo non rinnega la Torah per questo, il non ebreo sì.
Meirì a B.Q. 113b: …Ma se si tratta di chiunque appartenga ai popoli contraddistinte da un sentimento religioso e credenti in D., sebbene la loro fede sia distante dalla nostra, vanno considerati al pari di Ebrei completi per quanto riguarda gli oggetti smarriti e tutte queste cose.