Nella parashà viene sottolineato che nell’antica Israele non era necessario un ufficio oggetti smarriti. Tutti erano responsabili per gli oggetti smarriti dagli altri cittadini e dovevano tenere a casa propria gli oggetti trovati che appartenevano al prossimo fino a quando venivano reclamati. Questa mitzvà è presentata nella Torà con queste parole: “Se vedi smarrito un capo di bestiame grosso o un capo di bestiame minuto di tuo fratello, non devi fingere di non averli scorti, ma avrai cura di ricondurli a tuo fratello. Se tuo fratello non abita vicino a te e non lo conosci, accoglierai l’animale in casa tua: rimarrà da te finché tuo fratello non ne faccia ricerca e allora glielo renderai. Lo stesso farai del suo asino, lo stesso della sua veste, lo stesso di ogni altro oggetto che tuo fratello abbia perduto e che tu trovi. Non fingerai di non averli scorti (Devarìm, 22:1-3)”. Le regole specifiche appaiono nel trattato Bavà Metzià e nello Shulchàn ‘Arùkh (Chòshen Mishpàt, cap. 259-271)
Nel trattato Bavà Metzià (32a) i Maestri hanno insegnato che restituire un bene perduto è una mitzvà prescrittiva della Torà. La mitzvà è reiterata altrove con queste parole: “Quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino dispersi, glieli dovrai ricondurre (Shemòt, 23:4).
L’autore catalano del Sefer Ha-Chinùkh (XIII sec. E.V.) afferma che il motivo di questa mitzvà è evidente: è un beneficio per tutti poichè la dimenticanza è un fenomeno universale. Inoltre animali domestici e non domestici vanno costantemente in tutte le direzioni e spesso se ne perde traccia. Grazie a questa mitzvà, nella terra d’Israele, animali e oggetti vengono tenuti da chi li trova con la stessa cura come se fossero in possesso dei loro proprietari.
Vi sono eccezioni a questa mitzvà: infatti vi sono oggetti per i quali la Torà non ha istituito alcun obbligo di restituire ai proprietari. Essi sono elencati nella mishnà (Bavà Metzià, 2:1). Si tratta di cose trovate nel dominio pubblico come monete (oggi anche banconote), frutta sparsa e altri prodotti senza alcuna indicazione di chi possa essere il proprietario. Se invece vi sono degli oggetti trovati in ordine nel dominio privato, chi li trova ha il dovere di prenderli e di annunciare pubblicamente che li ha trovati. Perché essendo in un certo ordine, chi li ha lasciati o dimenticati in quel luogo sarà in grado di identificarli e dimostrare che ne è il proprietario.
Anche nel caso di oggetti identificabili vi è un’eccezione alla mitzvà di restituire oggetti smarriti ai proprietari. L’espressione usata nella Ghemarà è “Zuto shel Yam” che si può tradurre in italiano con “Ciò che viene spazzato via dal mare” o anche dal fiume. Il motivo è che anche un oggetto identificabile perduto a mare fa sì che il proprietario perda ogni speranza di ritrovarlo (yeùsh) e in effetti rinunci alla sua proprietà. Lo stesso motivo vale per oggetti perduti nel dominio pubblico senza possibilità di essere identificati o un un luogo dove la maggior parte degli abitanti non sono ebrei. Vi sono altri casi in cui si è esenti dal recuparare un oggetto perduto: quello classico è di un kohèn che vede un oggetto perduto in un cimitero. Poichè a un kohèn è proibito entrare vicino alla tombe per non contrarre da esse impurità, è esente dalla mitzvà di “hashavàt avedà” (restituzione di un oggetto smarrito).
Per adempiere alla mitzvà di “hashavàt avedà”, quando l’oggetto presenta un un segno distintivo o di riconoscimento unico, è necessario rendere noto il ritrovamento annunciandolo nei luoghi di ritrovo della comunità locale o affiggendo avvisi dettagliati, affinché il legittimo proprietario possa fornirne l’identificazione corretta. Locazione, pesi e misure, iniziali, numeri di serie sono elementi validi per dimostrare di essere il proprietario. Se l’oggetto è privo di caratteristiche uniche o segni identificativi (e appartiene a una categoria per la quale i proprietari non possono dimostrarne la titolarità), in genere è consentito trattenerlo.
