La parashà di Shofetìm inizia con le parole: “Nominerai in ogni tua porta giudici e ufficiali giudiziari” (Devarìm, 16:18). In questo versetto viene usata la parola “Porta” perché i tribunali si riunivano alle porte della città che erano un luogo pubblico dal quale passavano gli abitanti quando uscivano di giorno in giorno per andare al lavoro nei campi.
Questa mitzvà prescrive di nominare giudici e ufficiali giudiziari che facciano si che il popolo osservi le mitzvòt della Torà. Il Sefer ha-Chinùch (di autore anonimo di Barcellona, XIV secolo E.V.), che elenca e riassume le 613 mitzvòt della Torà, scrive che nella Terra d’Israele in ogni città di sufficienti dimensioni bisogna nominare ventitrè giudici che costituiscono un “Piccolo Sinedrio” e a Gerusalemme il Grande Sinedrio di settanta saggi con a capo il Nassì. Dopo la distruzione del Bet Ha-Mikdàsh (Santuario di Gerusalemme, per mano dell’imperatore Tito, il Sinedrio non potè più riunirsi a Gerusalemme (in effetti si era già trasferito altrove circa quarant’anni prima della distruzione della città). Il Sinedrio era il tribunale supremo al quale si accedeva quando i tribunali regionali non erano in grado di risolvere delle questioni.
R. ‘Ovadià Sforno (Cesena, 1475-Bologna, 1550) nel suo commento alla Torà (Shemòt, 18:21-22) aggiunge che il Sinedrio fungeva anche da corte d’appello e quando dei contendenti volevano appellarsi, si rivolgevano al grande sinedrio di Gerusalemme.
Oltre ai giudici e agli ufficiali giudiziari il cui compito era quello di fare si che le decisioni dei giudici fossero applicate, l’autore del Sefer Ha-Chinùch scrive che venivano nominati anche degli ispettori (Nogsìm) che giravano nei mercati per verificare che gli affari fossero condotti in modo onesto.
La mitzvà di nominare dei giudici vale per tutti i tempi ed è mitzvà nominare dei giudici anche nella Diaspora per risolvere le questioni tra gli israeliti. Infatti nelle dispute tra israeliti è obbligatorio rivolgersi ai tribunali ebraici in modo che le decisioni siano basate su quanto insegnato dalla Torà.
La proibizione di rivolgersi a tribunali civili invece che ai tribunali rabbinici nelle questioni tra israeliti è considerata una grave trasgressione. Il Maimonide (Cordova, 1138-1204, Il Cairo) nel Mishnè Torà (Hilkhòt Sanhedrìn, 26:7) scrive: “Chiunque sottoponga una causa a giudici gentili o ai loro tribunali, anche se le loro sentenze sono conformi alla legge ebraica, è considerato malvagio. È come se avesse bestemmiato, profanato e si fosse ribellato alla Torà di Moshè”.
Il Maimonide fonda questo principio sul seguente versetto di Shemòt (21:1): “Queste sono le leggi che porrai davanti a loro”. I Maestri del Talmud (Gittìn, 88b) spiegano: “Davanti a loro [giudici ebraici investiti dell’autorità], e non davanti ai gentili”. Anche qualora un tribunale laico applicasse leggi perfettamente conformi a quelle della Torà o giungesse al medesimo verdetto, avviare un contenzioso tra due ebrei presso tale sede rimane rigorosamente proibito. Il consenso non ne legittima la validità: il divieto permane anche se entrambe le parti acconsentono volontariamente a far giudicare la propria causa da un tribunale civile laico. Rivolgersi ai tribunali laici costituisce un rifiuto fondamentale dell’autorità divina; implica la convinzione che gli ordinamenti giuridici di origine umana siano superiori alla legge divina.
Nel commento Mishnà Berurà allo Shulchàn ‘Arùkh (O.C., 581:1)è scritto: “Chi si è rivolto ai tribunali dei gentili (‘arkhaòt shel goyim) non è adatto a essere ufficiante per Rosh ha-Shanà e Yom Kippur fino a quando non abbia fatto Teshuvà”.
Perché il fatto di essersi rivolti ai tribunali dei gentili è tanto grave, al punto che chi lo fa non può fungere da chazan di Rosh Ha-Shanà e di Kippur? R. Feivel Cohen (Brooklyn, 1937-2022) spiega che a Rosh ha-Shanà, se così si può dire, il Santo Benedetto organizza il tribunale Celeste e i figli d’Israel si radunano nelle sinagoghe ad implorare il Giudice Supremo affinché li perdoni per le trasgressioni commesse durante l’anno. A coloro che si sono rivolti ai tribunali dei gentili si vuol dire: “Quando avevi una questione commerciale con un tuo fratello invece di venire dai Miei giudici hai preferito cercare una soluzione presso i giudici dei gentili. Ora che vieni a chiedere di essere perdonato dei tuoi peccati, ti rivolgi al Mio tribunale?”. Appunto per questo nella preghiera di ogni giorno diciamo “Ripristina i nostri giudici come in antico”.
