(tratto da: Shabbetay Levy, Shabbat la-H., Hilkhot Shevi’it, 5767, cap. 10) (Lezione di Rav Somekh del 2/9)
- E’ un obbligo positivo della Torah rimettere i debiti del prossimo all’arrivo di Rosh ha-Shanah dell’ottavo anno, come è detto: “Al termine di ogni settennio concederai la remissione (shemittah)… Ogni creditore rimetterà ciò che verrà prestato al suo prossimo; non costringerà al pagamento né il suo prossimo né il suo fratello perché è stata proclamata la remissione per H.” (Devarim 15, 1 sgg.).
- Per tutto il corso del settimo anno i debiti sono ancora esigibili, perché la remissione avviene solo alla fine dell’anno.
- Solo il debito generato da un prestito è soggetto alla remissione. Il credito di un negoziante per una merce venduta “sulla parola” non rientra nell’obbligo di remissione perché è una prassi ordinaria di compravendita, a meno che non dichiari esplicitamente che la cifra è lasciata al cliente a titolo di prestito da restituire.
- Solo il debito di cui si pretende la restituzione immediata è soggetto alla remissione. Invece il credito del grossista, che accetta di essere pagato dal negoziante dopo due o tre mesi, ovvero in seguito all’accumulo di una somma consistente specificata, non rientra nell’obbligo di remissione. Se però la scadenza intercorre prima di Rosh ha-Shanah dell’ottavo anno il debito viene rimesso.
- Il debito ratificato da un documento (shetàr) è soggetto all’obbligo di remissione, mentre quello ratificato dalla consegna di un pegno no. Il pagamento con assegno è considerato debito soggetto all’obbligo di remissione. L’assegno (personale o circolare) ha infatti lo status giuridico di shetàr chov (attestato di debito) e non di mashkòn (pegno): in sé e per sé il pezzo di carta non ha alcun valore e non è già considerato riscosso dal creditore nel momento della consegna. In pratica, se giunge Rosh ha-Shanah dell’ottavo anno prima che l’assegno sia stato riscosso, non è più lecito riscuoterlo successivamente.
- Se prima di Rosh ha-Shanah viene stabilita la data di scadenza dopo Rosh ha-Shanah, il debito non è soggetto alla remissione e può ancora essere riscosso. Pertanto se il debito è stato contratto durante il mese di Elul del settimo anno non viene rimesso, perché si parte dal presupposto che siano concessi al debitore non meno di 30 giorni per la restituzione e questi scadono comunque dopo Rosh ha-Shanah.
- Prestiti di cibarie fra massaie rientrano nella regola della remissione anche se effettuati pochi giorni prima di Rosh ha-Shanah, perché l’uso in questi casi è di restituire nell’arco di un giorno o due al massimo ed è considerato pertanto debito che scade prima di Rosh ha-Shanah.
- La regola della remissione non vale invece nel caso del prestito di oggetti, in cui viene restituito lo stesso utensile prestato e non un suo equivalente, per cui è considerato alla stregua di un deposito e non di un prestito (a differenza del prestito di denaro e di cibo). Pertanto i soci di un negozio o di un’azienda non devono preoccuparsi di redigere uno Shetàr Prozbol l’uno verso l’altro.
- Se il creditore dice espressamente al debitore: “Non ti fisso una scadenza per la restituzione”, il debito è comunque soggetto alla remissione come se fosse scaduto immediatamente, perché la frase va intesa nel senso di una pressione costante nei confronti del debitore, preoccupato del fatto che il creditore potrebbe pretendere la restituzione da un momento all’altro.
- Un deposito bancario può essere soggetto a remissione per la sua componente di prestito, a meno che scada non prima di Rosh ha-Shanah.
- Un debito contratto verso un ente di beneficenza non è soggetto a obbligo di remissione, perché è considerato alla stregua di un debito verso il Bet Din. Diverso è il caso se gli assistiti sono privati.
- Sebbene si tratti di un obbligo positivo legato a un certo lasso di tempo, anche le donne sono soggette, perché la Mitzwah non comporta un’azione.
- Sebbene sia giunto Rosh ha-Shanah è comunque Mitzwah per il debitore offrire la restituzione. Al momento della remissione il creditore è tenuto a dire: “Ti rimetto il debito”. A questo punto si educa il debitore a rispondere: “Te lo rendo lo stesso in dono” e la controparte non è più tenuta a respingerlo. La Mishnah (Shevi’it 10, 8-9) loda coloro che pagano il loro debito anche trascorso il settimo anno: ma se invece questi preferiscono approfittare della remissione nessuno può costringerli a saldare, con il risultato che “potrebbero chiudersi le porte dinanzi a chi ha bisogno di un prestito”.
- Di questo problema si avvide Hillel nel I secolo a E.V.. Egli si accorse che man mano che si avvicinava il settimo anno gli abbienti si astenevano dall’aiutare i poveri con prestiti, temendo che questi ultimi avrebbero dilazionato la restituzione fino al settimo anno in modo da farla scadere. Si rese conto che la Legge, se fosse stata osservata alla lettera, si sarebbe ritorta contro gli stessi elementi più deboli che si prefiggeva di proteggere. Avvalendosi di un dettaglio legale istituì il Prozbol, un atto giuridico che assicurava i creditori contro la remissione (Mishnah Shevi’it 10,3). Prozbol deriva verosimilmente dal greco pros boulèn (lett. “-trasferimento- a vantaggio del tribunale”. Cfr. Ghittin 36a). Si tratta di un documento legale redatto dal creditore prima che cada la remissione con il quale si delega il Bet Din a riscuotere il debito. Il principio che è alla base del Prozbol si ricava da Devarim 15,3: “Ma ciò che dovrai avere dal tuo fratello rimetterai”. Hillel interpretò questa frase nel senso che l’obbligo di remissione vale soltanto per i debiti fra privati, ad esclusione di quelli contratti nei confronti del Tribunale che possono continuare a essere esatti.
- Il Prozbol vale solo per i debiti contratti in precedenza, mentre non ha valore per i successivi. Se stipulato nel mese di Elul vale però anche per i crediti contratti nei giorni immediatamente successivi del mese, purché questi non scadano prima di Rosh ha-Shanah, come spiegato nel par. 6.
- Chi sia creditore nei confronti di più persone può scrivere un solo Shetàr Prozbol per tutti.
- La procedura più semplice consiste nell’ avvalersi di due testimoni, ai quali si chiede di sottoscrivere la dichiarazione seguente: “Dinanzi a noi testimoni sottoscritti si è presentato il Sig…. e ci ha comunicato: ‘Siatemi testimoni del fatto che io trasferisco ogni mio credito al Bet Din di… affinché li possa riscuotere in qualsiasi momento lo desideri’”. I testimoni consegnano un panno al creditore in segno di acquisizione (qinyan suddàr). Il testo firmato viene trasmesso al Bet Din interessato. Secondo molte opinioni esso vale anche se non corredato dalla documentazione relativa ai crediti effettivi da riscuotere.
“Ci sono persone più rigorose con se stesse le quali, dopo avere redatto lo Shetàr Prozbol, prestano ad altri una cifra simbolica per la quale il Prozbol non vale essendo il prestito posteriore (n. 15). Una volta trascorso Rosh ha-Shanah, quando il debitore si presenta a restituire, gli diranno “Ti rimetto il debito” e non accetteranno (n. 13). In tal modo il debitore godrà di ciò che mangerà con quella somma e i creditori godranno il premio spirituale di aver messo letteralmente in pratica la Mitzwah della remissione dei debiti. Grazie a D. B. qui a Baghdad ho introdotto quest’uso: ho messo a disposizione gli Shetarot a stampa del Prozbol e, una volta redatti, ho istruito le persone a compiere la remissione su una cifra simbolica come sopra. Beato Israel che ama le Mitzwòt e le esegue con gioia. E se anche si fosse trattato del prestito di pani, l’obbligo della remissione sussiste ancora (n. 7). E’ opportuno perciò che ogni massaia la vigilia di Rosh ha-Shanah dia in prestito all’altra un pane o due e quando dopo la festa la debitrice si offre di restituirglieli le dirà: “Ti rimetto il debito”. Ecco che ha messo letteralmente in atto la Mitzwah della remissione! Così hanno effettivamente fatto diverse donne qui a Baghdad dopo che ho tenuto una Derashah pubblica su questo argomento. Beato Israel!” (Ben Ish Chay, anno I, P. Ki Tavò, fine par. 26).