Molti lettori hanno scritto per avere maggiori informazioni sul divieto stabilito dalla Halakhà ebraica e sollevato dal caso di Trieste
Lo Shulchàn ‘Arùkh (O.C. 581,1) raccomanda che per le Tefillòt dei Giorni Penitenziali si scelga il chazan più degno, superiore ad altri per comportamento e per conoscenza della Torà. Il commento Mishnà Berurà aggiunge: “Chi si è rivolto ai tribunali dei Gentili (‘arkhaòt shel Goyìm) non è adatto a essere ufficiante per Rosh ha-Shanà e Yom Kippur fino a quando non abbia fatto Teshuvà” (nota 11). Perché il fatto di essersi rivolti ai tribunali dei Gentili è tanto grave, al punto che la persona non può essere accettata come chazan di Rosh ha-Shanà e di Kippùr?
R. Feivel Cohen di Brooklyn spiega che a Rosh ha-Shanà, se così si può dire, il Santo Benedetto organizza il tribunale Celeste e i figli d’Israel si radunano nei Battè Kenèsset ad implorare il Giudice Supremo affinché li perdoni per le trasgressioni commesse durante l’anno. A coloro che si sono rivolti ai tribunali dei Gentili si vuol dire: “Quando avevi una questione commerciale con un tuo fratello invece di venire dai Miei Giudici hai preferito cercare una soluzione presso i Giudici dei Gentili. Ora che vieni a chiedere di essere perdonato dei tuoi peccati, ti rivolgi al Mio tribunale?”.
In apparente contrasto con la regola dinà de-malkhutà dinà si colloca nelle nostre fonti il divieto di adire ai tribunali non ebraici per risolvere qualsiasi controversia fra due ebrei. Il divieto vale anche se le leggi non ebraiche in base alle quali il tribunale è chiamato a giudicare fossero identiche a quelle ebraiche.
La fonte del divieto è nel versetto: “E queste sono le leggi che porrai dinanzi a loro” Shemot, 21,1). Tenendo conto che la parola “leggi” (lett. mishpatim) deriva dalla stessa radice del verbo giudicare e può essere anche tradotta “sentenze”, il versetto viene inteso nel modo seguente da Rashì:
Dinanzi a loro e non dinanzi ai Gentili; e anche se sai che in una certa causa la loro decisione legale è analoga alla legge di Israele, non portare la causa nei loro tribunali, perché chi porta le cause d’Israele davanti ai Gentili profana il Nome e onora il nome dell’idolatria per darle lustro, in quanto è detto: ‘Perché la loro rocca non è come la nostra Rocca né i nostri nemici sono nostri giudici’ (Devarim, 32, 31). Se autorizziamo i nostri nemici a giudicarci questa è una testimonianza della superiorità di ciò che essi venerano.
Rashì si basa a sua volta su un passo del Talmùd nel trattato Ghittìn (88b) e tale opinione è accolta come Halakhà dal Maimonide:
Chiunque sottopone una causa ai tribunali dei Gentili secondo le loro leggi, per quanto queste siano analoghe a quelle ebraiche è un malvagio ed è come se avesse insultato e vilipeso (il Nome Divino) e avesse attentato alla Torà di Moshè nostro Maestro (Hil. Sanhedrin, 26,7).
Nel codificare questa proibizione lo Shulchàn ‘Arùkh aggiunge che essa vale anche se le due parti sono d’accordo nel portare la causa dinanzi al tribunale civile (Choshen Mishpat, 26, 1).
La ragione della proibizione è ben spiegata dal Rashbà nel suo responso già citato, per cui se ci si rivolge ai tribunali non ebraici si finisce per abrogare di fatto le leggi d’Israel. La fonte è riconducibile al seguente passo del Midrash: “Chiunque abbandoni i Giudici di Israel per rivolgersi ai Gentili per prima cosa rinnega il Santo Benedetto, e quindi rinnega la Torà” (Tanchuma, Mishpatim, 3).
L’essenza della trasgressione consiste dunque in un duplice aspetto: sostituire il diritto ebraico con qualsivoglia altro sistema di leggi, anche da parte di giudici ebrei; e sostituire i rappresentanti del diritto ebraico, ovvero i tribunali ebraici con altri tribunali, anche se questi ultimi giudicano secondo il diritto ebraico.
Chi si comporta in questo modo “oltraggia la Torà di Israel” e rischia di macchiarsi di una colpa che tradizionalmente viene messa sullo stesso piano dell’idolatria.
Ciò richiede una delucidazione. I tribunali civili di oggi sono essenzialmente laici e agiscono in genere al di fuori di qualsiasi pregiudiziale religiosa. Inoltre, il divieto comprende anche i tribunali musulmani che non sono considerati idolatri nel senso stretto del termine (Resp. Rashbatz, IV, 6). Che significato ha dunque il richiamo all’idolatria?
Rav J. David Bleich spiega che il termine idolatria non va qui inteso nel senso ristretto di prostrarsi fisicamente ad un idolo, ma nel senso più largo di chi sacrifica i principi ebraici per volgersi ad un’ideologia aliena. Al fine di sradicare la Torà dal popolo ebraico, i conquistatori romani avevano comminato la pena capitale nei confronti di chiunque avesse conferito o ricevuto la Semikhà (investitura rabbinica), che autorizzava a giudicare secondo il diritto ebraico. Il Talmùd racconta che R. Yehudà ben Bavà, pur di garantire un futuro al rabbinato aveva sfidato il divieto dei Romani e si era recato nel deserto per conferire la Semikhà a cinque suoi discepoli, per poi essere crivellato di colpi dopo essere stato scoperto (Sanhedrin, 13b). I Maestri imparano da questo episodio che occorre preferire la morte e il martirio in questo caso, come se si trattasse di sfuggire alla colpa dell’idolatria, dell’omicidio e dell’incesto (J.D. Bleich, in Tradition, 34, 3).
Inoltre, chi dichiara di preferire qualsiasi altro sistema di leggi alla Torà profana il Nome di D. in quanto mostra pubblicamente di non tenerLo in alcuna considerazione: una colpa per cui non esiste espiazione in vita del trasgressore (Yoma, 86a, Maimonide, Teshiva, 1,4).
È lecito ricorrere al tribunale civile anche per risolvere una lite in caso di serùv (lett. diniego, rifiuto), allorché la controparte non risponde all’invito a presentarsi davanti al Bet Din?
La risposta la troviamo nella Ghemarà in Bavà Qammà 92b: “Se chiami il tuo compagno e non si presenta, gli puoi tirare il muro addosso”! Commenta il Rosh, citando Rav Paltoy Gaòn: “Da qui impariamo che se Reuven querela Shim’òn e questi si rifiuta di presentarsi al Bet Din, (Reuven) è autorizzato a citarlo al tribunale dei Gentili per recuperare ciò che gli spetta” (commento a Bava Qamma, 88, n17).
Pertanto quando il Bet Din non dispone di poteri coercitivi nei confronti di parti recalcitranti, a fronte della mitzwà di recuperare una perdita è lecito avvalersi degli uffici del tribunale dei Gentili.
Come si concilia ciò con il divieto di accettare un sistema di leggi diverso da quello ebraico? La risposta è che si incorre in questa trasgressione soltanto quando si sceglie il tribunale civile rispetto al Bet Din a priori.
In questo caso la parte in causa si è anzitutto rivolta al Bet Din per avere giustizia, indicando chiaramente la sua preferenza per una procedura conforme alla Halakhà: il ricorso al tribunale dei Gentili è una extrema ratio. La Halakhà è così stabilita dal Maimonide e dallo Shulchàn Arùkh. Entrambi richiedono soltanto che prima di ricorrere al tribunale civile si ottenga il permesso dal Bet Din (Maimonide, Sanhedrin, 26,7; Choshen Mishpat, 26,2).
Segulat Israel, Numero 8