Nota sull’interpretazione di Deut. XII, 20-21 Parashat Reè
Estratto da “La Rassegna Mensile di Israel”, Lug. Ago. 1977
In questa nota si sviluppano brevemente alcuni punti accennati in un precedente articolo pubblicato in questa rivista[1], a proposito delle origini del rito ebraico della macellazione rituale (shechità).
La shechità rappresenta uno dei più significativi esempi di un rito caratteristico dell’ebraismo, che, per quanto molto antico e originale, non ha precisi riferimenti nel testo biblico.
La tradizione rabbinica, avvertendo questa contraddizione aveva ricercato nel Pentateuco le possibili allusioni alla macellazione rituale. I risultati di questa ricerca sono nella indicazione attribuita a Rabbi[2] (in una Barajità riportata più volte nel Talmud Babilonese[3]) del verso di Deut. 12:21, nella espressione: «e ucciderai con modi sacrificali (vezavachtà)… come ti ho comandato»; dove “come ti ho comandato” sarebbe proprio l’allusione alla precettistica che disciplina la macellazione, trasmessa oralmente insieme alla legge scritta.
La successiva tradizione ritualistica ha accettato quasi senza obiezioni[4] questa indicazione nel Talmud[5] e nei codici medioevali[6].
Evidentemente, oltre a rispondere alla necessità particolare di trovare un riferimento preciso nel testo biblico, l’indicazione rabbinica contiene un indirizzo interpretativo del rito, che risulta dal brano nel cui contesto è riportata la frase citata. Il riferimento vuole ribadire il profondo legame che esiste tra la macellazione rituale e il culto sacrificale, dove l’animale viene macellato nello stesso modo[7].
Il brano in questione dice: «Quando il Signore tuo Dio allargherà la tua terra come ti ha detto, e tu dirai: voglio mangiare carne, quando desidererai mangiare carne, potrai mangiare carne secondo tutti i tuoi desideri. Perché sarà lontano da te il luogo che sceglierà il Signore tuo Dio per porvi il Suo nome, e ucciderai con modi sacrificali, dal bestiame che t’ha dato il Signore tuo Dio, come ti ho comandato, secondo tutti i tuoi desideri» (Deut. 12, 20-21).
Accettando la validità dell’ipotesi rabbinica che correla l’origine del rito della shechità nella macellazione profana a brano citato, l’interpretazione del rito dipende dall’interpretazione del brano. Questa tuttavia è estremamente controversa, soprattutto considerando il brano a confronto con il capit. 17 del Levitico.
Nel Talmud (Bab. Chulin 16a-17b) si confrontano due posizioni contrapposte, una riferita a Rabbi Jshma’èl, l’altra a Rabbi ‘Aqivà’, principali maestri della terza generazione di Tannaìm, morti nel 135 (v. tav. 1).
I due maestri sono divisi sulla interpretazione delle regole alimentari durante la permanenza degli ebrei nel deserto, e sul conseguente significato della legge del Deuteronomio 12, che per il primo abolisce un divieto e per l’altro è limitatrice di una precedente concessione.
In ogni modo, malgrado il dissenso, i due interpreti non discutono la correlazione tra sacrificio e macellazione rituale nella alimentazione privata, pur intendendone il significato istitutivo con diverse sfumature. Inoltre i due maestri, e con essi la posizione tradizionale ebraica, non discutono la legittimità della successione storica dei due brani — Levitico e Deuteronomio — nell’ordine in cui è posta nel testo biblico.
La prospettiva è stata invece capovolta dalla moderna critica biblica, che da Wellhausen in poi[8] ha invece visto nel brano del Levitico una tarda limitazione, in ossequio al principio dell’unità del culto sacrificale, a una regola estensiva del Deuteronomio, presunto di epoca più antica.
Tutte queste discussioni dimostrano quanto delicato e difficile sia il riferimento al brano del Deuteronomio 12, quando si voglia precisare il motivo della macellazione rituale in base al suo significato.
Con tutti questi limiti, una volta ammessa la validità dell’ipotesi di Rabbi, e stabilita la connessione, tra macellazione rituale e sacrificio, può essere interessante verificare se in questo contesto possa ritenersi valida una tesi di Engels[9] per la quale spesso un comportamento sopravvive alle condizioni che lo hanno determinato anche molto tempo dopo che tali condizioni sono venute a mancare.
Nel discorso sulla macellazione rituale l’ipotesi potrebbe essere accettabile praticamente solo nel sistema interpretativo di Rabbi Jshma’el. Si avrebbe infatti, durante la permanenza degli ebrei nel deserto, una completa identità tra alimentazione, sacrificio e macellazione rituale; quest’ultima sarebbe giustificata dall’uso sacrificale dell’animale. Nel momento successivo il sacrificio scompare dalla alimentazione privata, mentre, malgrado vengano a mancare i presupposti, il rito della macellazione rituale persiste a lungo e indipendentemente.
Nel sistema di Rabbi ‘Aqivà il discorso non sembra applicabile, visto che questi considera non necessaria nel deserto la macellazione rituale nella alimentazione privata. Quindi all’arrivo nella terra di Israele il rito non è presente come fenomeno di « persistenza » di un precedente comportamento, ma rappresenta un elemento nuovo, una imposizione, si direbbe a scopi di confronto, di imitazione, di ricordo del culto sacrificale.
Va tuttavia segnalato che anche nell’ipotesi interpretativa di R. Jshma’él non esiste un perfetto accordo tra la tesi di Engels e il fenomeno in esame. Il rito della macellazione non assume il significato di pura persistenza; a sua imposizione sembra piuttosto un elemento positivo, con preciso ruolo, che è quello di sottolineare la necessità di sacralizzare la morte dell’animale e segnalare allo stesso tempo, mediante la identità della tecnica di macellazione, la mancata realizzazione dell’offerta sacrificale, avvertita come elemento negativo e come tale degno di puntualizzazione.
| R. Jshma’él | R. ’Aqivà’ | |
| Significato di Lev. 17. | le carni di quadrupedi domestici sono permesse solo se l’animale è offerto in sacrificio. | riguarda solo i sacrifici, che sono permessi solo nella tenda dell’assemblea, dove c’è l’unico altare autorizzato. |
| Macellazione non sacrificale di quadrupedi domestici, nel deserto. | è proibita; la carne è permessa solo se sacrificata. | è permessa. |
| Modi di macellazione differenti dalla shechitàh, nel deserto. | proibiti. | permessi. |
| Consumo di volatili e quadrupedi selvatici, nel deserto. | permesso, purché sia fatta la shechità. | permesso senza restrizioni sul modo di macellazione. |
| Significato di Deut. 12:21, all’arrivo in Canaan. | è permesso mangiare anche animali non offerti in sacrificio, purché siano uccisi con la shechità. | è proibito mangiare gli animali che non vengono uccisi con la shechità. |
[1] Il valore e il significato di un antichissimo rito, Rassegna Mensile di Israel, Novembre 1974, pagg. 485 e seg.
[2] Rabbi Jehudàh ha-Nassj, presidente del Sinedrio e redattore della Mishnàh, quinta generazione dei Tannajm.
[3] Jomà 75 b; Chulin, 28 a, 85 b.
[4] Una interessante eccezione alla quasi generale unanimità è quella di S.D. Luzzato (1880-1865) che nel commento al Pentateuco chiamato ha-Mishtaddèl, pubblicato a Vienna nell’edizione del Pentateuco con le note del Mendelssohn, nel 1846, scrive che «secondo la mia opinione» l’espressione si riferisce al divieto del sangue sopra menzionato (pag. 246 b).
[5] Nel Talmud sorge una divergenza solo per quanto riguarda l’antichità della norma sulla macellazione rituale dei volatili, v. Chulin 28 a.
[6] V. ad es. nel codice di Maimonide, al primo paragrafo del primo capitolo sulla macellazione rituale.
[7] Da segnalare nell’ebraico biblico il prevalente significato sacrale della radice z b ch che solo in pochi casi è riferibile (peraltro presuntivamente) a uccisioni di animali fuori da ambiti sacrificali (v. ad es. 1 Re 1: 9, 19, 25).
[8] Sul significato delle varie impostazioni critiche moderne di Deut. 12 e Lev. 17, nell’ambito delle discussioni delle teorie sulla struttura del Pentateuco, v. diffusamente J. Kaufmann, Toldòt ha emunàh ha-isreelit, (Storia della fede ebraica), Bialik Institute & tre Dvir Co., Gerusalemme, voi. 1, libro 1, pagg. 127 e segg.; l’autore del libro, dopo aver discusso le varie opinioni, cerca di dimostrare in termini scientifici la validità dell’ipotesi tradizionale della successione storica Levitico-Deuteronomio.
[9] È la « legge dei lunghi periodi », formulata in una lettera a H. Starkenburg; in italiano in Marx e Engels, Scritti sull’arte a cura di C. Salinari, Bari 2.a ed. 1974, pp. 69 sg.; vedi anche a questo proposito A. di Nola, Gli aspetti magico religiosi di una cultura subalterna italiana, Boringhieri 1976, pagine 12 e 13.
