Resp. Maharam da Padova, n. 19: Un uomo aveva un’amante che si è poi sposata regolarmente con un altro. Essendosi nel frattempo divorziata da quest’ultimo, può il primo uomo tornare a riprendersela come convivente per aver dei figli da lei e adempiere al precetto della procreazione con il consenso della moglie legittima, dal momento che con quest’ultima ha convissuto dieci anni senza aver avuto figli? Sì. Una semplice relazione extra-coniugale non costituisce matrimonio e non lascia traccia come tale. Il divieto biblico di risposare la propria moglie dopo che nel frattempo si era risposata con un altro vale solo se c’è stato un regolare divorzio.
Una semplice be’ilat zenut non conta ed “è lontano da noi inventarci una restrizione che non sia già menzionata nel Talmud”. Quanto all’idea di riprendersela come amante, allora è preferibile sposarla derogando al Cherem di Rabbenu Ghereshom sulla poligamia, perché il Rashbà sostiene che la Taqqanah non riguardasse situazioni di Mitzwah come il dovere di procreare “e mangi la carne di un animale dopo averlo shachtato, piuttosto che ucciso in altro modo”.
Remà (che era suo parente), I,10: “Tuttavia vi è chi dissente e ritiene che il Cherem di Rabbenu Ghereshom vale nonostante l’esigenza di adempiere ad una Mitzwah o al levirato (per evitare le liti) e si deve ricorrere allo scalzamento”. Le ragioni prevalenti sono due: 1) che non siamo certi che la seconda moglie gli darà dei figli; 2) che egli non si approfitti della situazione per sposare una seconda moglie per propria soddisfazione anziché per adempiere ad un precetto. R. Yehudah Mintz è il principale sostenitore di questa linea, contro il genero (Resp. n. 10). Essa sarebbe prevalsa al Sinodo rabbinico tenutosi a Ferrara il 21 giugno 1554, punto 6: “Dal momento che alcuni si sono basati su un pesàq rabbinico che permette ad un uomo che abbia convissuto con la moglie per dieci anni senza aver avuto figli di sposare un’altra donna a deroga del Cherem di R. Ghereshom, di comune accordo stabiliamo che se egli ha già un figlio oppure una figlia, pur non essendo uscito dall’obbligo della procreazione non può sposare un’altra donna senza il consenso della prima moglie e di un parente di quest’ultima”.
Bibl.: Simon Schwarzfuchs, I responsi di Rabbì Meir da Padova come fonte storica, in “Scritti in memoria di Leone Carpi”, Sally Mayer, Gerusalemme/Milano, 1967, p. 112 sgg.; Louis Finkelstein, Jewish Self-Government in the Middle Ages, Greenwood, Westport, 1972, p. 300 sgg.