Se colpevole del furto è un minore che poi ha usato il denaro rubato per comprarsi ciò che gli piaceva, de jure non è tenuto a ripagare neanche una volta che abbia compiuto 13 anni, dal momento che all’epoca del fatto non era responsabile. E’ comunque opportuno che faccia un versamento per la sua kapparah. Se invece l’oggetto rubato è recuperabile, va restituito ai proprietari. Analogamente se il minore ha procurato un danno, occorre educarlo a non comportarsi così, ma non si può domandare né a lui, né ai suoi genitori un risarcimento in denaro.
E’ proibito mettere alla prova un collaboratore sospettato di furto, facendogli trovare del denaro sul tavolo. Il divieto del furto è una delle sette Mitzwot Benè Noach e in quanto tale riguarda anche i non ebrei. Se la persona non resiste e si impossessa dei soldi avremo a nostra volta trasgredito nei suoi confronti il divieto di porre un inciampo dinanzi al cieco che consiste, come è noto, anche nell’indurre il prossimo alla trasgressione.
Esiste nella halakhah il riconoscimento dei diritti d’autore: ne consegue che è proibito riprodurre o fotocopiare una sua opera senza il suo consenso, che si tratti di un libro o di una registrazione. E’ però lecito registrare musica dalla radio o durante uno spettacolo pubblico: in quest’ultimo caso il pagamento del biglietto di ingresso costituisce contributo ai diritti d’autore. Tanto più è lecito registrare parole di Torah che i Rabbini pronunciano in pubblico.
Quando si è ospiti in casa altrui e ci si lava le mani è proibito adoperare l’asciugamano del padrone di casa senza il suo consenso.
Un bene immobile non si presta a essere rubato, nel senso che non passa mai di proprietà per effetto del furto a differenza di quanto succede con gli oggetti. Pertanto un suolo occupato, anche all’insaputa dei proprietari, ritorna loro di diritto. Nel caso di un bene mobile, invece, se è stato trasformato o alienato dal ladro è considerato passato di proprietà e pertanto il ladro sarà tenuto a restituirne solo il controvalore in denaro.
Un insegnante di scuola che sorprende un proprio allievo distratto dal telefonino, per cui il ragazzo non si applica e disturba gli altri, può requisire l’oggetto a condizione di restituirlo al termine della lezione. Non ha invece il diritto di portarlo via per sempre e tanto meno di distruggerlo. E se vuole mostrarlo agli altri ragazzi deve chiedere preventivamente il permesso al proprietario.
Da minori si possono acquistare solo quegli oggetti che sappiamo per certo essere di proprietà loro e che vendono con il consenso dei genitori. Se acquisto un oggetto da persona nota per essere un ladro e incontro i proprietari, questi hanno diritto di requisirmelo senza pagarlo: dal momento che so anch’io trattarsi di un ladro, perché mai avrei dovuto acquistare quell’oggetto da lui, mettendo a rischio i miei soldi? Sarò io in qualità di acquirente a citare il ladro in giudizio per recuperare il denaro che gli ho dato in cambio dell’oggetto che ora ho perduto, mentre i proprietari non dovranno fare più nulla.
“Shabbat Shalom” della Scuola Rabbinica Margulies Disegni di Torino
