Il furto è sempre proibito, anche se il valore della refurtiva è talmente basso da far pensare che il proprietario condoni (mechilah): non dia importanza alla perdita, si rassegni e rinunci a recuperarla.
Il furto è proibito nei confronti di chiunque, ebreo e non ebreo, adulto e minore. Non si può compiere il gesto di rubare neppure per scherzo, o viceversa al solo scopo di fare soffrire l’altro, avendo l’intenzione di restituire l’oggetto poco dopo. Va tenuto presente che benché la generazione dei Diluvio avesse commesso anche altre trasgressioni, la loro condanna è stata decretata per via del furto. I genitori hanno il dovere di redarguire severamente i propri figli piccoli se hanno la tendenza a rubare anche soltanto dai genitori stessi contando sulla condiscendenza di questi, perché altrimenti crescendo si abituano al furto. Occorre allontanarli dalle cattive compagnie che possono insegnare comportamenti inadeguati.
Il ladro che ruba di nascosto è punito più severamente del rapinatore che affronta le sue vittime apertamente. Il primo, infatti, dimostra di temere l’uomo più di D. a differenza del secondo che, non temendo neppure l’uomo, almeno non sminuisce D.
Chi entra in gelateria e chiede di assaggiare più gusti lo può fare soltanto se ha seria intenzione di comperare. Ma se vuole solo approfittarsi della cortesia del gelataio, fingendo di essere cliente e poi se ne esce senza aver acquistato il gelato, non solo ha rubato gli assaggi che gli sono stati concessi pur in quantità minima, ma ha ingannato il venditore commettendo ghenevat da’at (lett. “furto della mente”) nei suoi confronti. Il gelataio è infatti disponibile al condono (mechilah) degli assaggi solo a chi poi acquista il prodotto.
Non è lecito insistere troppo con il negoziante affinché ribassi ulteriormente il prezzo della merce se è evidente che quest’ultimo accetta obtorto collo.
La ricettazione, ovvero l’acquisto di un oggetto rubato, è proibita: il ricettatore dà man forte al ladro, invitandolo di fatto a perseverare nella sua attività illecita con la prospettiva di guadagnarci sopra. Si può sperare invece che tagliando i fondi al ladro questi smetta di rubare. C’è chi dice che in un caso l’acquisto di un oggetto rubato è permesso: se è l’unico modo per farlo riavere ai legittimi proprietari.
Chi scopre un ladro deve sapere come affrontarlo. Se sappiamo si tratta di una persona non dedita al reato dovremmo anzitutto riprenderlo in privato, evitando di svergognarlo in pubblico. Se però si tratta di un ladro recidivo va denunciato alla polizia.
Se si scopre un ladro d’appartamento di Shabbat possiamo telefonare alla polizia solo se si può pensare che ci sia pericolo di vita (piqquach nefesh): per esempio se è armato. In linea di principio salvare il patrimonio non è di per sé ragione sufficiente per profanare lo Shabbat. (Si può valutare però se in assenza di piqquach nefesh si possa chiedere a un non ebreo di avvisare la polizia. N.d.T.). Il passaggio di proprietà è legale solo se avvenuto con il pieno consenso delle parti. Acquistare biglietti della lotteria si configura, secondo molte opinioni, come un “furto per disposizione rabbinica”, in analogia con il gioco d’azzardo. Nel lotto, infatti, ciascuno versa il corrispettivo del suo biglietto in un monte premi con la speranza di risultare egli stesso il vincitore dell’intera cifra. Dal momento che nessuno mette la posta con la seria intenzione di alienarla a beneficio altrui, ecco che il vincitore ne entra poi in possesso a scapito degli altri e il gesto si configura come una forma di furto.
“Shabbat Shalom” della Scuola Rabbinica Margulies Disegni di Torino
